Art. 5.
(Oneri della trasformazione urbanistica).

      1. L'attività di trasformazione urbanistica presuppone l'esistenza o la contemporanea predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, ivi comprese quelle necessarie per la mitigazione ambientale.
      2. Ogni trasformazione urbanistica concorre alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione generale, primaria e secondaria, in relazione all'entità delle opere necessarie e delle trasformazioni previste.
      3. La legislazione regionale stabilisce le modalità e le garanzie per assicurare che, negli ambiti che ne sono sprovvisti, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria siano realizzate in modo da pervenire a un equilibrio tra somme introitate dal comune e oneri da sostenere. Le opere

 

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di urbanizzazione generale sono ripartite, sulla base di riferimenti parametrici, sulla base dell'insieme degli interventi ricadenti nel territorio comunale.